Il commercio elettronico farmaceutico
Il commercio elettronico farmaceutico

Il commercio elettronico farmaceutico

Quello telematico rappresenta un canale di vendita che si va sempre più diffondendo anche in ambito farmaceutico

Quello telematico rappresenta un canale di vendita che si va sempre più diffondendo anche in ambito farmaceutico, rappresentando un valido strumento per ampliare la platea dei possibili acquirenti e fidelizzare i clienti già acquisiti, anche alla luce della sempre maggior fiducia che i consumatori rivestono nelle transazioni on-line.

Ecco l'intervento dell'Avvocato Francesco Mattii dello Studio Legale Giuri.

In tale contesto ha assunto una notevole rilevanza l'approvazione del Decreto Legislativo n. 17/2014 che ha introdotto la possibilità per le farmacie del nostro paese, previa specifica autorizzazione, registrazione ed ottenimento del logo identificativo nazionale, di usufruire del canale e-commerce anche per la vendita dei medicinali che non necessitano di ricetta medica, in aggiunta ai prodotti del settore extrafarmaco (cosmetici, integratori, articoli per l'infanzia, ecc).

La regolamentazione della vendita a distanza di medicinali al pubblico, anche tramite siti di e-commerce, rientra a tutti gli effetti tra le misure individuate dal legislatore per prevenire la compravendita di medicinali contraffatti.

La predetta normativa, adottata in recepimento della direttiva europea 211/62/UE meglio nota come “direttiva anticontraffazione”, ha infatti individuato ulteriori e specifici presidi di contrasto quali, tra gli altri:

  • una puntuale definizione di medicinale falsificato e delle caratteristiche di sicurezza richieste;
  • il rafforzamento delle prescrizioni in materia di norme di produzione e distribuzione;
  • il coordinamento dei controlli ispettivi tra gli Stati membri sui prodotti in transito.

La complessità del settore e la varietà delle categorie merceologiche che possono essere vendute tramite lo strumento del mercato elettronico impone, però, la conoscenza ed il rispetto da parte dell'operatore di specifiche normative quali:

  • il codice del consumo (es. dovrà essere previsto il diritto di ripensamento in favore del consumatore);
  • le disposizioni che prescrivono doveri informativi collegati alla vendita di singole categorie prodotti (alimenti, dispositivi medici, farmaci da banco, ecc) ed al loro trasporto (es. garantire che la spedizione venga effettuata a temperature che non alterino le caratteristiche della merce);
  • la disciplina dettata a tutela della riservatezza dell'acquirente (es. dovrà essere fornita informativa privacy ed acquisito il consenso dell'utente al trattamento dei dati personali).

Si dovrà inoltre considerare che la vendita on-line di medicinali (da banco o acquistabili senza prescrizione medica) potrà essere accompagnata da messaggi di pubblicità volti a promuovere le qualità del farmaco stesso, solo previa autorizzazione ministeriale ai sensi del d. lgs. 219/2006; non sarà invece necessario richiedere l'autorizzazione per l'inserimento della raffigurazione dell'imballaggio esterno o del confezionamento primario del farmaco e per riportare le informazioni fornite dal produttore riportate nel foglietto illustrativo (indicazioni, controindicazioni, precauzioni d'impiego, avvertenze, ecc).

Inoltre si dovrà tener conto dei chiarimenti forniti dalla Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute con le circolari del 26.1.2016 e del 10.5.2016, circa le procedure da seguire per l'ottenimento dell'autorizzazione alla vendita on line, al rilascio ed all'utilizzo del logo identificativo nazionale ed all'applicazione di scontistiche o di prezzi difformi tra i medicinali dispensati in farmacia e quelli venduti on line.

Infine il carattere “virtuale” del rapporto che si instaura con l'acquirente non esonera il farmacista dagli adempimenti di natura professionale che gli sono prescritti dal codice deontologico, anche al fine di garantire al consumatore una scelta consapevole e la sicurezza del servizio offerto.

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