La dispensazione del farmaco e l’home delivery
La dispensazione del farmaco e l’home delivery

La dispensazione del farmaco e l’home delivery

Secondo una recente ricerca Eurispes, infatti, gli italiani che oggi abitualmente richiedono il recapito dei farmaci presso il proprio domicilio sono oltre il 16%, ossia 5 volte tanti quelli che usufruivano dei servizi di home delivery in epoca prepandemica

La pandemia ha sensibilmente accelerato il processo di dematerializzazione delle ricette mediche avviato oltre 10 anni fa, consentendo al paziente la trasmissione delle prescrizioni tramite mezzi informatici.

Ciò ha rafforzato l'esigenza per gli operatori di valutare l'opportunità di implementare i servizi e gli strumenti che consentono al cittadino di ottenere la consegna del farmaco senza l'onere di recarsi fisicamente presso la sede fisica della farmacia, in modo da gestire “a distanza” l'intero processo di dispensazione del farmaco.

Avv. Francesco Mattiì dello Studio Giuri Avvocati Associati

Secondo una recente ricerca Eurispes, infatti, gli italiani che oggi abitualmente richiedono il recapito dei farmaci presso il proprio domicilio sono oltre il 16%, ossia 5 volte tanti quelli che usufruivano dei servizi di home delivery in epoca prepandemica.

Conseguentemente l’implementazione del servizio rappresenta uno strumento per ampliare e fidelizzare la propria clientela nel lungo periodo, nonché un canale per consentire la dispensazione nei confronti della popolazione anziana o affetta da co-morbilità o patologie croniche per cui la consegna a domicilio rappresenta un’esigenza prima ancora che una comodità.

Tale innegabile opportunità si scontra, però, con l’incertezza dell’attuale regolamentazione dei profili maggiormente critici della vendita a distanza del farmaco e con una normativa destinata, in parte, a venire meno con il termine della fase emergenziale.

Il vivace dibattito in corso sugli aspetti connessi all’evolversi dei servizi offerti dalla società dell’informazione, dovrà necessariamente chiarire agli operatori del settore:

- la linea di confine tra acquisto on line e mera consegna del farmaco, in modo da sgombrare il campo da “zone grigie” ed incertezze interpretative che possano portare a condotte involontarie configurabili quali aggiramenti della normativa sulla vendita a distanza dei farmaci (D. Lgs. N. 219/2006 e chiarimenti forniti dalla Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute con le circolari del 26.1.2016 e del 10.5.2016);

- i criteri ed i limiti (tecnici e giuridici) da osservare nella scelta di avvalersi di providers che si occupino del processo di acquisto e consegna a domicilio dei farmaci, con particolare riferimento alle modalità di rilascio della delega da parte del paziente, alla trasmissione della ricetta dematerializzata ed all'utilizzo di app o altre piattaforme informatiche per la gestione del processo;

- le caratteristiche richieste al corriere che si occupa della consegna dei farmaci e delle terapie, in modo da garantire un servizio di logistica certificata che assicuri la corretta interazione tra i meccanismi di gestione degli ordini e i sistemi di consegna, il rispetto della privacy del paziente, e che tenga conto della deperibilità, corruttibilità e fragilità del prodotto trasportato;

- la possibilità di usare strumenti quali gli smart locker e le vending machine per la distribuzione del farmaco.

Resta inteso che la scelta di avvalersi di strumenti che consentano la dispensazione del farmaco a distanza non può in alcun modo andare a discapito del diritto del paziente ad avere dal professionista una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione.

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