La vendita online - Gli adempimenti a carico delle farmacie
La vendita online - Gli adempimenti a carico delle farmacie

La vendita online - Gli adempimenti a carico delle farmacie

La vendita online dei medicinali è regolamentata nel nostro Paese dal D.L. n° 17 del 2014 ma, nonostante sia permessa da tempo, tale canale di vendita è utilizzato da meno del 3% di chi potrebbe attivarlo

Ciò avviene per le restrizioni normative che consentono la vendita online dei medicinali senza prescrizione e solo agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali realmente attivi sul territorio, ma anche per l’elevata diffusione territoriale delle farmacie e parafarmacie; bisogna infine aggiungere anche il timore della perdita del contatto con il paziente, ovvero del ruolo di riferimento del farmacista.

La vendita online è comunque un’opportunità; le farmacie possono farsi conoscere sul web e ampliare il proprio business, andando incontro ai cittadini che possono ricevere i medicinali, o altri prodotti sanitari, direttamente a casa o in ufficio.

La puntuale informazione è importante per sviluppare un mercato online trasparente e corretto, ma anche per fronteggiare le forme di vendita illegali che da anni affollano il web.

Adempimenti in materia di vendita online di farmaci

Il DL n° 17/2014 prevede il divieto di vendere online tutti i farmaci con obbligo di ricetta medica, i farmaci veterinari e le preparazioni officinali, mentre è permessa anche la vendita di medicinali omeopatici, sempre senza obbligo di ricetta.

L’autorizzazione alla vendita online va chiesta all’Autorità regionale (o della Provincia autonoma) competente fornendo informazioni di tipo amministrativo sul sito logistico e, una volta ottenuta, si deve richiedere al Ministero della Salute la concessione del logo identificativo nazionale e l’iscrizione della farmacia e del suo sito web nel portale del Ministero, quello dove sono elencati i siti autorizzati alla vendita online.

Il Ministero fornirà sia il logo, sia il collegamento ipertestuale tra il logo e la pagina del portale dove è inserita la farmacia e il suo sito autorizzato, informazioni che saranno da riportare nel sito web della farmacia online con linguaggio semplice e comprensibile.

Non è consentita l’attività online prima di aver ottenuto la registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati.

Inoltre, il logo identificativo nazionale non è cedibile, non deve essere modificato e non può essere utilizzato per altre attività di e-commerce della farmacia come la vendita di cosmetici, dispositivi medici, integratori alimentari ecc.

Vetrine virtuali dei farmaci senza ricetta

Le pagine web che promuovono la vendita di farmaci senza ricetta possono riportare, integralmente e senza modifiche, le informazioni sul farmaco fornite dal produttore come, ad esempio, quelle del foglietto illustrativo. Possono essere riportate anche le fotografie o le rappresentazioni grafiche dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario dei farmaci, purché prive di qualsiasi messaggio pubblicitario. In caso contrario occorre chiedere l’autorizzazione al Ministero della Salute ai sensi dell’art.118 DL n° 219/2006.

Inoltre, il prezzo per la vendita online dei farmaci dovrà essere pari a quello praticato all’interno della propria farmacia ma tale vincolo non è applicabile alla vendita di tutti gli altri prodotti del settore commerciale; il prezzo online di un cosmetico, piuttosto che di un dispositivo medico, può differire da quello praticato in farmacia.

È invece espressamente vietata la vendita online sia di sigarette elettroniche sia dei loro contenitori di liquido di ricarica.

Adempimenti in materia di e-commerce, diritti dei consumatori e privacy

Anche se il sito della farmacia si limita a vendere solo farmaci senza ricetta, ci si deve attenere agli adempimenti previsti per la vendita online (DL n° 70/2003); si tratta, per esempio, di garantire il continuo aggiornamento dei dati amministrativi così come l’indicazione in modo chiaro e univoco di prezzi, tariffe e dei costi aggiuntivi, come quelli di consegna.

Solo alla vendita di prodotti parafarmaceutici possono essere applicati sconti, premi, omaggi, concorsi o giochi promozionali, ma con chiare condizioni di accesso.

Tutte le condizioni e le clausole contrattuali devono essere fornite prima della conferma d’ordine da parte del cliente che deve avere la possibilità di memorizzarli e riprodurli.

Al cliente, che inoltrando l’ordine si assume l’obbligo di pagare, spetta anche il diritto di recesso, se reclamato entro i 14 giorni dalla consegna, come previsto dal DL n° 206/2005 (Codice del Consumo), così come quello di avere chiare le modalità per l’eventuale reclamo e di risoluzione delle controversie.

In materia di privacy è da tenere conto di quanto previsto dai DL n° 196/2003 e n°101/2018, oltre che al Regolamento UE n°2016/679; la vendita di farmaci online comporta il trattamento di dati sensibili riferibili all’acquirente, delle sue generalità e dell’indirizzo per la consegna e, in più, se il cliente intende detrarre le spese per acquisto di farmaci, anche del suo codice fiscale.

Il sito deve prevedere che l’utente possa fornire i dati personali e rilasciare il proprio consenso al loro trattamento solo successivamente alla lettura dell’informativa sulla privacy.

Se la farmacia acquisisce anche l’indirizzo e-mail dell’utente, serve un consenso specifico e distinto da quello relativo all’acquisto del farmaco; inoltre, la fornitura di un farmaco non può essere vincolata al consenso per l’invio di comunicazioni commerciali via mail.

Come per l’indirizzo e-mail, è necessario acquisire un consenso autonomo per ogni finalità del trattamento delle informazioni diversa da quella per la vendita come, ad esempio, quelle di marketing o la comunicazione a terzi dei dati personali; apposite caselle devono essere predisposte nel modulo di raccolta del consenso per ciascun caso.

Per impedire a chiunque di acquisire informazioni che possano rivelare lo stato di salute dell’acquirente, la farmacia deve riporre i farmaci acquistati in involucri non trasparenti e senza scritte relative al farmaco.

Adempimenti per alimenti, nutraceutici, prodotti per celiaci, alimenti addizionati di vitamine e minerali, prodotti senza lattosio, integratori alimentari e dispositivi medici

Gli obblighi informativi per alimenti, nutraceutici, prodotti per celiaci, alimenti addizionati di vitamine e minerali, prodotti senza lattosio fanno riferimento al Regolamento UE n° 1169/2011 e prevede la messa a disposizione, prima della conclusione del contratto di vendita, delle informazioni approvate per la messa in commercio dei prodotti in questione come, ad esempio, le modalità d’impiego, le avvertenze o le tabelle nutrizionali.

Lo stesso vale per gli integratori nutrizionali, facendo però riferimento alla Direttiva n° 2002/46 e le sue successive modifiche.

Per le informazioni da rendere disponibili sui dispositivi medici si fa riferimento alle Linee Guida del Ministero della Salute del 28 marzo 2013; solo per i dispositivi non sottoposti a prescrizione medica è permessa la pubblicità, purché non siano vantate le proprietà sanitarie del prodotto. In caso contrario è necessaria la specifica autorizzazione concessa dal Ministero della Salute.

È da notare l’incompletezza normativa per la vendita online degli alimenti destinati ai lattanti, per quelli a fini medici speciali e per i sostituti di un’intera razione alimentare giornaliera ai fini del controllo del peso (Regolamento UE n.609/2013 – Decreto Ministero Salute n.82/2009); ne consegue che, al momento, non sono da riportare nel sito le informazioni nutrizionali ma è vietato il ricorso agli strumenti di promozionali come sconti, vendite speciali, ecc. La vendita online sembra consentita senza alcuna informazione aggiuntiva ed esclusivamente attraverso la presentazione della confezione messa in vendita.

Per gli alimenti di proseguimento, ovvero i latti utilizzati dal 6° mese in poi, ne è vietata la pubblicità presso il pubblico, mentre non sussiste alcun divieto di promozione commerciale, ovvero la proposizione di sconti, vendite speciali, ecc.

Adempimenti fiscali e fatturazione

Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza, quindi non soggette all’obbligo di emissione della fattura elettronica, che però può essere richiesta dal cliente, in relazione alla detraibilità/deducibilità della spesa.

La fattura elettronica può essere richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione; in ogni caso, il farmacista ha l’obbligo per il di annotare i corrispettivi di tali cessioni nel registro dei corrispettivi, previsto dall’art. 24 DPR 633/1972.

Tenuto anche conto che le farmacie devono trasmettere i dati sulle spese sanitarie al Sistema TS, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, ogni sito deve prevedere un campo in cui compilare il codice fiscale del paziente, per consentirgli la detrazione fiscale.

Adempimenti di buona distribuzione

Il trasporto dei medicinali venduti online deve essere effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione, in modo sicuro, ovvero non sottoposti a calore diretto, freddo, luce, umidità o altre condizioni sfavorevoli; ne è vietato il trasporto promiscuo, ovvero con prodotti che possano rappresentare un pericolo per la sicurezza o per l’efficacia dei farmaci; infine, tutti i mezzi impiegati per il trasporto devono essere dotati di impianti che garantiscano il rispetto della temperatura di trasporto prescritta per i prodotti per tutta la durata del tragitto.

Adempimenti professionali

Anche alle vendite online da farmacia si applica il Codice Deontologico del Farmacista – FOFI, 7 maggio 2018, con potestà disciplinare dell’Ordine per le infrazioni allo stesso.

Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell’Ordine nel cui ambito provinciale esercita l’attività professionale.

Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’Ordine di appartenenza.

Note del Ministero della Salute

Vendita online di farmaci vai app?

Il Ministero della Salute ha chiarito, nella Circolare del 10 maggio 2016 che non è consentito l’utilizzo di applicazioni mobili per smartphone o tablet per il commercio online di farmaci. Sono vietate anche le piattaforme per l’e-commerce (i cosiddetti marketplace), l’utilizzo di siti web intermediari, nonché le piattaforme tecnologiche che dal prodotto, scelto dall’utente, risalgono a un venditore selezionato dal sistema; tali strumenti sono in contrasto con il principio che autorizza le vendite online unicamente attraverso i siti dei soggetti autorizzati, che devono coincidere con quelli presenti nell’elenco gestito dal Ministero della Salute.

Precisazione riguardo le spese di spedizione

Il Ministero ha precisato l’ammissibilità della scelta di cancellare tali spese al raggiungimento di un certo importo a condizione che tale agevolazione sia adottata per tutte le merci vendute online e non soltanto per i farmaci; infatti, la normativa in vigore è tesa a non incentivare la vendita dei farmaci con pratiche commerciali aggressive. Si precisa inoltre che deve essere comunicato a priori sul proprio sito web se vengono applicate o meno le spese di spedizione.

Chiarimenti sul possibile coordinamento tra farmacia e grossista per la spedizione del farmaco al cliente

Il ministero della Salute vieta la vendita online di farmaci da parte dei grossisti e ne fa discendere l’obbligo per la farmacia di vendere online solo i farmaci acquistati col proprio codice univoco, conservati presso il proprio magazzino. Ne consegue che il farmacista può vendere online solo i medicinali senza ricetta di cui è già in possesso e, se ne fosse sprovvisto, deve entrarne materialmente in possesso prima di spedirlo al cliente.

Tale obbligo si applica anche alle farmacie che detengono la licenza ad operare in qualità di distributore intermedio.

In conclusione

La vendita on line è un’opportunità per le farmacie che possono farsi conoscere sul web e ampliare il proprio business; la pandemia ha aumentato la confidenza dei cittadini negli strumenti di acquisto online e la dimestichezza dell’impiego degli strumenti informatici che permettono di mantenere attivo il contatto paziente-farmacista, mettendo le premesse per ampliare l’utilizzo di questo canale di vendita.

Bibliografia

circolare Minsal 10/05/2016 riguardante: Vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
circolare Minsal 26/01/2016 riguardante: Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Federfarma per la farmacia. La vendita online. Tutti gli adempimenti a carico delle farmacie. Maggio 2020

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