Lo Scudo Penale per il Farmacista
Lo Scudo Penale per il Farmacista

Lo Scudo Penale per il Farmacista

In merito allo scudo penale per coloro che somministrano i vaccini, si prefigura una punibilità solo ai casi di colpa grave. Il decreto esclude la punibilità degli operatori sanitari e farmacisti che somministrano i vaccini anti-covid quando abbiano agito seguendo rigorosamente le procedure

Con il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 relativo a Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)” si è disposto all’articolo 3 un’apposita regolamentazione in ordine alla Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.

L'avvocato risponde: ecco l'interessantissimo intervento dell'Avv. Marco Giuri in merito allo Scudo Penale per il Farmacista
Intervento dell'Avv. Marco Giuri

L’articolo stabilisce che per i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del  codice  penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del  Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione.

In merito allo "scudo penale" per coloro che somministrano i vaccini, si prefigura una punibilità solo in caso di colpa grave. In buona sostanza il decreto esclude la punibilità degli operatori sanitari e dei farmacisti che somministrano i vaccini anti-COVID quando abbiano agito seguendo rigorosamente le procedure previste per la somministrazione del vaccino e, quindi, l'uso sia avvenuto in conformità con le indicazioni contenute nelle circolari pubblicate sul sito del Ministero della Salute e nel cosiddetto "foglietto illustrativo".

Se il paziente vaccinato in farmacia dovesse sentirsi male per gli effetti collaterali, il farmacista che ha effettuato il vaccino sarà tutelato dallo “scudo penale” anche a distanza di tempo: aspetto essenziale è che esista un nesso di causalità tra l'evento avverso e la somministrazione del vaccino.

Sul fatto che il farmacista sia in grado di eseguire un'iniezione non esiste alcun  dubbio: la questione essenziale è se il farmacista sia in grado di intervenire sugli effetti avversi che dovessero emergere nei minuti successivi all’inoculazione.

Nel momento in cui vaccina, il Farmacista è infatti equiparato al medico e come quest’ultimo deve assumere una posizione di tutela verso il paziente. Sarà essenziale che il Farmacista segua pedissequamente le indicazioni provenienti dal Ministero della Salute e dalla Associazioni di settore.

E' importante sottolineare che lo “scudo” riguarda il solo ambito penale, e non interviene sulla responsabilità civile che potrebbe essere sollevata.

Bisognerà capire bene in quali circostanze e con quali criteri il professionista ha operato, potendo mettere in conto la possibilità di essere convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno, ovviamente non per i danni conseguenti dal farmaco vaccino ma dai possibili errori inerenti esclusivamente all'atto della somministrazione o dal non aver seguito le indicazioni e le linee guida nella gestione del paziente.

Sui Farmacisti, il Decreto Ristori (il n. 41 del 2021) stabilisce che questi professionisti devono essere formati adeguatamente per poter somministrare i vaccini. In questo senso, l’accordo quadro firmato tra Federfarma, Assofarm, Governo, Regioni e Province Autonome definisce gli aspetti tecnici, organizzativi, logistici per la somministrazione dei vaccini in farmacia e le regole per la formazione del farmacista alla vaccinazione, fino alle modalità operative della seduta vaccinale e la gestione degli eventuali effetti avversi in seguito all’inoculazione.

Federfarma ha dichiarato che sono 11mila le farmacie italiane che hanno aderito alla campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, fornendo un contributo determinante per il conseguimento dell’obiettivo di somministrare 500.000 vaccini al giorno.

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