Responsabilità civile del farmacista alla luce della legge gelli: differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Responsabilità civile del farmacista alla luce della legge gelli: differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Responsabilità civile del farmacista alla luce della legge gelli: differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La legge numero 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) ha definitivamente introdotto il c.d. doppio binario, differenziando la posizione del professionista da quella della struttura ove quest'ultimo ha reso la prestazione

I profili della responsabilità sanitaria, per decenni tratteggiati dalla mutevole giurisprudenza di merito e di legittimità, nell'aprile del 2017 hanno trovato consacrazione nella legge numero 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) la quale ha definitivamente introdotto il c.d. doppio binario, differenziando la posizione del professionista da quella della struttura ove quest'ultimo ha reso la prestazione.

L'art. 7 della predetta legge, infatti, identifica:

-      una responsabilità contrattuale della struttura (farmacia);

-      una responsabilità extracontrattuale del sanitario persona fisica (salva l'ipotesi che questi abbia stipulato un contratto diretto con il paziente).

La distinzione di cui si tratta non ha una valenza meramente teorica, ma coinvolge rilevanti aspetti sostanziali e processuali.

Avv. Francesco Mattiì dello Studio Giuri Avvocati Associati

Una prima differenza riguarda il soggetto su cui ricade l'onere della prova nel giudizio instaurato dal paziente; mentre nella responsabilità extracontrattuale la dimostrazione del fatto generatore del danno (compresa la colpa o il dolo dell'autore) ricade integralmente sul danneggiato, e quindi su colui che instaura la causa, in quella contrattuale abbiamo un inversione di tale onere probatorio; infatti a fronte della presunzione di responsabilità del danneggiante sarà quest'ultimo che, al fine di liberarsi da ogni obbligo risarcitorio, dovrà provare la propria assenza di colpa, ossia che l'impossibilità di adempiere (o adempiere correttamente) è derivata da una causa a lui non imputabile.

L'altra differenza sostanziale è il minor termine di prescrizione dell'azione extracontrattuale (5 anni) rispetto a quello decennale previsto per l'azione contrattuale.

La logica conseguenza di questo nuovo assetto giuridico è rappresentata da una sempre maggiore concentrazione di contenziosi che vedono coinvolte le strutture (farmacie) e da una sempre minore esposizione risarcitoria del singolo esercente la professione sanitaria.

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