Responsabilità penale del farmacista: fattispecie
Responsabilità penale del farmacista: fattispecie

Responsabilità penale del farmacista: fattispecie

Negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione, da parte del legislatore, dell'area di responsabilità penale del personale sanitario


Ad esempio la legge Gelli-Bianco ha introdotto l'art. 590-sexies nel codice penale che prevede ipotesi di non punibilità del sanitario in caso di morte o lesioni causate al paziente dalla propria attività imperita.

Per gli stessi reati il decreto legge 44/2021 ha previsto un c.d. “scudo penale”, che esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario, tra cui i farmacisti, incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Ma il novero delle casistiche che possono comportare una responsabilità penale del farmacista, restano numerose e difficilmente tipizzabili.

Le condotte colpose che più frequentemente fanno sorgere una responsabilità del farmacista riguardano:

  • l'errata lettura della ricetta con conseguente dispensazione di un farmaco diverso da quello prescritto o una errata indicazione del dosaggio o via di somministrazione;
  • la vendita o la detenzione presso l'esercizio di farmaci scaduti.

In tali ipotesi il professionista potrà essere altresì chiamato a rispondere dei reati di lesioni colpose o omicidio colposo, qualora la vendita di un farmaco diverso da quello prescritto o scaduto, provochi conseguenze alla salute del paziente.
Nel novero dei reati dolosi possiamo, invece, ricomprendere:

  • il “rifiuto d'atto d'ufficio” che si configura nell'ipotesi in cui il farmacista neghi all'utente la dispensazione di medicinali di cui sia provvisto o di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia;
  • l' “interruzione di un pubblico servizio” che si può ipotizzare ogni qualvolta venga violato l'obbligo di garantire il regolare esercizio della farmacia stessa e di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme e gli orari che sono stabiliti dalla pubblica autorità, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale;
  • il c.d. “comparaggio farmaceutico” ossia l'accettazione di denaro, premi, regali o viaggi elargiti dalle aziende, in cambio del consiglio di acquistare determinati prodotti farmaceutici piuttosto che di altri, allo scopo di massimizzare il consumo di un determinato prodotto.

    Si deve però precisare come la responsabilità penale, a differenza di ciò che accade in ambito civilistico, è sempre personale, poiché riguarda esclusivamente colui che materialmente ha commesso o contribuito a commettere l'azione o l'omissione punite dalla norma incriminatrice.

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