Telemedicina e Farmacia
Telemedicina e Farmacia

Telemedicina e Farmacia

Da livello di criticità legato al Covid19, si è considerata la possibilità di valutare la Telemedicina un'opportunità resa evidente dalla necessità di limitare i contatti personali

Il Covid19 ha reso la telemedicina uno degli strumenti più utili, necessari ed urgenti per garantire la salute del cittadino.

La pandemia ha reso indispensabile una riorganizzazione del SSN a livello territoriale.

Da livello di criticità legato al Covid19, si è considerata la possibilità di valutare la Telemedicina un'opportunità resa evidente dalla necessità di limitare i contatti personali. Questa situazione di indubbia difficoltà ha aperto scenari nuovi di assistenza a distanza, con l'utilizzo di strumenti nuovi ed in questa prospettiva anche le Farmacie hanno un ruolo fondamentale nel processo di cambiamento.

Il cammino del Legislatore italiano sulla Telemedicina stava percorrendo una strada a rilento ma decisa a deviare verso questa nuova forma di assistenza a distanza.

Uno degli ultimi interventi sul tema della telemedicina è stato l’Accordo sul documento “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” sancito il 17 dicembre 2020 dalla Conferenza Stato Regioni.

Questo accordo fa seguito alle Linee operative del 2014 (Linee di indirizzo nazionale) al Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità del 2020 e ad altri documenti emanati nel corso del 2020 proprio a seguito del Covid19.

Con tale ultimo accordo le prestazioni di telemedicina divengono formalmente prestazioni del SSN, le singole Regioni dovranno dare attuazione all’accordo.

Cosa si intende per telemedicina

Per Telemedicina si intende una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Communication Technologies (ICT), in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località. La Telemedicina comporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico nella forma di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti. I servizi di Telemedicina vanno assimilati a qualunque servizio sanitario diagnostico/ terapeutico.

Con la sottoscrizione del Patto della salute 2019-2021 (Rep. Atti n.209/CSR del 18 dicembre 2019) è stata concordata lariorganizzazione dell'assistenza territoriale con l'obiettivo di favorire, attraverso modelli organizzativi integrati, attività di prevenzione e promozione della salute, percorsi di presa in carico della cronicità basati sulla medicina di iniziativa, in stretta collaborazione con il Piano nazionale della cronicità, il Piano di governo delle liste di attesa e il Piano nazionaledella prevenzione.

Come detto, la pandemia Covid-19 ha reso indispensabile ripensare l'organizzazione del SSN, in particolare a livelloterritoriale. Nell'ottica di limitare il contagio, nella prima fase di gestione del/'emergenza sanitaria, sono state sospese le visite specialistiche, di controllo, gli interventi di elezione; questa riduzione delle attività ordinarie ha comportato, verosimilmente, una diminuzione dell'assistenza rivolta alle persone con patologie croniche, spesso multiple, aumentandone la condizione di fragilità.

La ripresa a regime dell'attività ambulatoriale, erogata in presenza del paziente, sta avvenendo con importanti limiti organizzativo-strutturali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le postazioni di pre-triage all'accesso dellestrutture, i limiti logistici (spazi ridotti dove far attendere o visitare i pazienti), la necessita di ridurre le potenzialioccasioni di contagio.

Le principali prestazioni inserite nell’Accordo sulla Telemedicina sono:

  • teleconsulto medico,
  • televisita,
  • teleassistenza domiciliare,
  • telerefertazione,
  • teleriabilitazione,
  • teleradiologia,

Le prestazioni possono essere ASSIMILATE a servizi sanitari in presenza, oppure che SUPPORTANO, che INTEGRANO o che li SOSTITUISCONO completamente. Le prestazioni saranno tariffate e rendicontate (e sottoposte a ticket).

L’Accordo precisa quali prestazioni sono erogabili e quali no, tenendo conto anche dei profili di sicurezza, adesione e consenso dei pazienti (e dei loro eventuali caregiver) ai servizi erogabili a distanza.

L’Accordo precisa che dovranno essere disponibili per il personale sanitario gli strumenti di telecomunicazione con i pazienti. In particolare, viene previsto un centro di coordinamento tecnico per gestire le varie attività regionali.

Le prestazioni di Telemedicina, rispetto all'appropriatezza erogativa, sono suddivisibili in quattro tipologie:

  • prestazioni che possono essere assimilate a qualungue prestazione sanitaria diagnostica e/oterapeutica tradizionale, rappresentandone un'alternativa di erogazione;
  • prestazioni che non possono sostituire la prestazione sanitaria tradizionale ma piuttosto lasupportano rendendola meglio accessibile e/o aumentandone l'efficienza e l'equita distributiva;
  • prestazioni che integrano in varia proporzione la prestazione tradizionale rendendola più efficace e più capace di adattarsi in modo dinamico ai cambiamenti delle esigenze di cura dei pazienti;
  • prestazioni che risultino capaci di sostituire completamente la prestazione sanitaria tradizionale,rappresentando nuovi metodi e/o tecniche diagnostiche e/o terapeutiche e realizzando nuove prassi assistenziali utili ai pazienti.

Oltre alle indicazioni che riguardano il personale medico e infermieristico, il documento dedica significativo spazio al ruolo dei farmacisti e alla telemedicina in farmacia.

Le attività che si possono svolgere nelle farmacie

La telerefertazione

Nell’ambito della telerefertazione rientra l’attività svolta dalle farmacie per quanto riguarda l’effettuazione di ecg, holter cardiaci e pressori, telespirometria, refertati a distanza grazie al collegamento con centri specialistici.

Sono certamente prestazioni che rientrano nel campo di attività della Farmacia dei servizi.

L’importanza di tali servizi è stata confermata dalla norma inserita nella Legge 176/2020, di conversione del cosiddetto Decreto Ristori, che ha previsto lo svolgimento di prestazioni di telemedicina a carico del SSN presso le farmacie operanti nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti e il riconoscimento di un credito d’imposta per l’acquisto o il noleggio delle relative apparecchiature.

Teleassistenza

Il servizio di teleassistenza può svolgersi in farmacia, con la videochiamata tra farmacista e paziente per consulenze su tematiche di salute.

Il supporto al paziente

Un ambito di attività in cui il documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, coinvolge esplicitamente la farmacia è il supporto al paziente, “laddove il paziente fosse in difficoltà a reperire presso il proprio domicilio gli strumenti informatici per la televisita”. In quel caso, potranno essere valutati “opportuni accordi che permettano di usufruire in modo conveniente di postazioni dedicate messe a disposizione da enti prossimi al domicilio dello stesso, farmacie, studi medici dei MMG/PLS”.

Telemedicina e Servizio sanitario nazionale

Il documento fissa, inoltre, le regole per l’erogazione in regime di SSN, equiparando il sistema di remunerazione/tariffazione delle prestazioni di telemedicina a quello applicato per l’erogazione delle medesime in modalità “tradizionale”.

Deve essere garantita la rilevazione delle attività erogate a distanza sia nei flussi di rendicontazione sia del referto.

Consenso del paziente alla telemedicina ed i profili di responsabilità professionale

Il paziente deve dare la propria adesione espressa e preventiva all’erogazione delle prestazioni di telemedicina e, a tal fine, deve essere adeguatamente informato rispetto a modalità di svolgimento della prestazione, professionisti coinvolti e trattamento dei dati personali. Alle attività in telemedicina si applicano tutte le norme legislative e deontologiche proprie delle professioni sanitarie.

Infatti, agire in telemedicina per i sanitari significa assumersi piena responsabilità professionale, esattamente come per ogni atto sanitario condotto nell'esercizio della propria professione, tenendo canto della corretta gestione delle limitazioni dovute alla distanza fisica, nonché ii rispetto delle norme sul trattamento dei dati.

Ai fini delta gestione del rischio clinico e della responsabilità sanitaria, il corretto atteggiamento professionale consiste nello scegliere le soluzioni operative che - dal punto di vista medico-assistenziale - offrano le migliori garanzie diproporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza e nel rispetto dei diritti della persona.

Gli standard tecnici per la Telemedicina

L'Accordo indica come fondamentali l’osservanza di alcuni standard indispensabili per fornire prestazioni di telemedicina: infatti, “il servizio deve essere erogato nel rispetto di standard di base che garantiscano un costante collegamento tra medici e pazienti, accesso agevole e sicuro ai dati da parte dei medici e dei pazienti, compatibilità con le norme in materia di tutela dei dati personali, certificazione dell’hardware e/o del software. I soggetti erogatori delle prestazioni, inoltre, devono garantire il rispetto di una serie di standard di servizio, atti ad assicurare le massime garanzie di efficienza, trasparenza e qualità delle attività svolte”.

La tutela dei dati personali: il rispetto del GDPR

La telemedicina comporta necessariamente il trattamento di dati personali a distanza. Ciò comporta la necessità anche per il Farmacista che opera in Telemedicina di adottare una corretta policy di gestione dei dati personali in conformità al vigente Reg. UE 679/2016.

Oltre alle necessarie attività di informazione occorrerà anche per le Farmacie adottare politiche di tutela per la sicurezza, riservatezza, conservazione e integrità dei dati, conformemente alle direttive comunitarie e alle norme tecniche di riferimento inerenti la privacy e la sicurezza delle informazioni. I dati vengono gestiti limitatamente alle finalità diutilizzo previste.

Essenziale sarà:

a) identificare le figure di responsabilità previste dalle normative vigenti in tema di privacy e sicurezza.

b) Garantire la tracciabilità delle attività di manutenzione, collaudi e controlli di sicurezza, qualora effettuati o previsti dalle normative vigenti, per le tecnologie hw e sw in uso, con relativi rapporti tecnici di dettaglio.

c) Adottare un piano di qualità che preveda procedure organizzative ben definite per l'espletamento dei servizi intelemedicina.

d) Adottare sistemi per la gestione della Cybersecurity;

La Farmacia in telemedicina dovrà adottare un piano di valutazione dei rischi, commisurato alla tipologia di servizi fornitispecificatamente in telemedicina, che preveda:

  • la ponderazione dei rischi connessi all'utilizzo delle tecnologie in relazione alla destinazioned'uso, al quadro clinico del paziente e ai fattori ambientali (strutturali, impiantistici, igienici, etc.)e di contesto sussistenti;
  • la presenza di procedure di mitigazione dei rischi di eventuali eventi avversi;
  • la rivalutazione periodica dei rischi connessi all'utilizzo delle tecnologie e l'eventuale nuovapianificazione delle procedure di mitigazione dei rischi;
  • la formazione dell'utente/caregiver, in caso di servizi di telemedicina al domicilio, in merito aprocedure di sicurezza e/o di mitigazione dei rischi di eventuali eventi avversi;
  • l'esplicitazione delle modalità di segnalazione e notifica di eventuali incidenti o mancati incidenti.

Non dimentichiamo che in questo senso ha un ruolo essenziale il PNRR (Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza) che alla voce – "Salute" stanzia 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo. A questo, va aggiunto poi 1,7 miliardi di fondi React-EU, per un totale degli investimenti per la sanità di 20,22 miliardi.
Per quanto riguarda quest'ultimo capitolo obiettivo principale è quello di "rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure. Il Piano investe quindi nell'assistenza di prossimità diffusa sul territorio e attiva 1.288 Case di comunità e 381 Ospedali di comunità. Va poi a potenziare l'assistenza domiciliare, per raggiungere il 10% della popolazione con più di 65 anni, la telemedicina e l'assistenza remota, con l'attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali.

Tra gli altri ambiti, più generali, con ricadute, ci sono poi gli investimenti rivolti alla telemedicina (1.1. "Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina"). In particolare, "l'intervento si traduce nel finanziamento di progetti di telemedicina proposti dalle Regioni sulla base delle priorità e delle linee guida definite dal Ministero della Salute. I progetti potranno riguardare ogni ambito clinico e promuovere un'ampia gamma di funzionalità lungo l'intero percorso di prevenzione e cura: tele-assistenza, tele-consulto, tele-monitoraggio e tele-refertazione. Per ottenere i finanziamenti, tuttavia, i progetti dovranno innanzitutto potersi integrare con il Fascicolo sanitario elettronico, raggiungere target quantitativi di performance legati ai principali obiettivi della telemedicina e del Sistema sanitario nazionale, nonché garantire che il loro sviluppo si traduca in una effettiva armonizzazione dei servizi sanitari. Saranno infatti privilegiati progetti che insistono su più Regioni, fanno leva su esperienze di successo esistenti, e ambiscono a costruire vere e proprio "piattaforme di telemedicina" facilmente scaricabili.

Prosegue, allora, il cammino delle Farmacie nello sviluppo dei Livelli essenziali di assistenza assicurando loro un ruolo primario nella gestione della salute del cittadino, anche nell'ambito della Telemedicina, la nuova ed imminente frontiera della salute pubblica.

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