Responsabilità civile del farmacista alla luce della Legge Gelli: il concetto di colpa grave
Responsabilità civile del farmacista alla luce della Legge Gelli: il concetto di colpa grave

Responsabilità civile del farmacista alla luce della Legge Gelli: il concetto di colpa grave

L’art. 9 comma 1 della c.d. Legge Gelli/Bianco prevede che “l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”

Gli effetti concreti di tale disposizione sono che:

- il cittadino/cliente della farmacia avrà diritto di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti anche solo dimostrando la non corretta esecuzione della prestazione richiesta ed il collegamento tra questo inadempimento ed il danno che ha subito;

- la farmacia (sia essa costituita in forma societaria o nella persona del titolare), dopo aver risarcito il cliente, potrà rivalersi nei confronti del farmacista suo dipendente/collaboratore responsabile del danno solamente se la condotta contestata a quest'ultimo sia stata dolosa o gravemente colposa.

Mentre l'ipotesi del dolo non presenta particolari difficoltà interpretative, più difficoltosa è la verifica della sussistenza della colpa grave.

Avv. Francesco Mattiì dello Studio Giuri Avvocati Associati

Non ogni condotta diversa da quella doverosa, infatti, implica “colpa grave”, anzi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che per stabilire se vi sia la sussistenza della “colpa grave”, il Giudice deve valutare diversi aspetti, quali:

- il grado di specializzazione del professionista;

- la situazione ambientale, di particolare difficoltà, in cui il professionista si è trovato a operare;

- l'accuratezza nell'effettuazione del gesto sanitario;

- le eventuali ragioni d'urgenza;

- l'oscurità del quadro patologico presentato dall'assistito e la difficoltà di reperire ed interpretare le informazioni da lui ricevute;

- il grado di atipicità o di novità della situazione;

- l'esistenza o meno di linee-guida o di buone pratiche cui doversi uniformare.

Tutti i parametri indicati dovranno essere considerati e bilanciati tra di loro prima di poter esprimere un giudizio sulla graduazione della colpa da addossare all'operatore.

Secondo i Giudici della Suprema Corte, inoltre, è possibile parlare di colpa “grave” solo nei casi di una “deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento”.

In taluni casi la Giurisprudenza ha inteso la colpa grave come: "sprezzante trascuratezza, straordinaria ed inescusabile negligenza o imprudenza, grossolana superficialità, particolare noncuranza", il tutto da valutarsi considerando gli elementi oggettivi della condotta tenuta ma non in astratto, bensì in relazione alle particolarità del caso in cui si è venuto a trovare l'operatore e all'esistenza o meno di linee-guida o di buone pratiche cui doversi uniformare.

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