Responsabilità civile del farmacista alla luce della legge gelli: la copertura assicurativa obbligatoria
Responsabilità civile del farmacista alla luce della legge gelli: la copertura assicurativa obbligatoria

Responsabilità civile del farmacista alla luce della legge gelli: la copertura assicurativa obbligatoria

Dopo oltre cinque anni dall'approvazione della “Legge Gelli”, trova il via libera dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni

La bozza del decreto c.d. "polizze", predisposto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della Salute e con quello dell'Economia e delle Finanze, che dà attuazione all'art. 10 della legge individuando i massimali per le polizze che saranno tenute a sottoscrivere sia le strutture sanitarie pubbliche e private (comprese le farmacie), sia i singoli operatori sanitari.

Avv. Francesco Mattiì dello Studio Giuri Avvocati Associati

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La bozza si compone di 19 articoli suddivisi in cinque titoli.

I punti principali previsti dalla bozza del provvedimento normativo sono:

- l'obbligo per le farmacie di dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, anche per i danni cagionati dal personale a qualsiasi titolo operante presso la struttura (dipendente, partita iva, libera professione, ecc). Il massimale minimo previsto è di € 1.000.000,00 per sinistro e di € 3.000.000,00 per anno.

- l'obbligo per l'esercente la professione sanitaria di dotarsi, con oneri a proprio carico, di una copertura assicurativa per la colpa grave; il massimale minimo previsto dalla polizza non potrà essere inferiore all'importo di cui l'esercente la professione sanitaria potrà essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 9 della Legge Gelli, ossia il “triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo”.

Possiamo quindi rilevare come per i farmacisti “strutturati”, ovvero coloro che svolgono la professione alle dipendenze o con rapporti di collaborazione con la farmacia, l'obbligo assicurativo riguardi la sola responsabilità per “colpa grave” ossia quella derivante da un comportamento particolarmente distante dalle elementari regole di diligenza, prudenza e perizia.

Infatti solo al ricorrere di tale specifico elemento di colpevolezza potrebbero trovarsi a dover rimborsare alla farmacia tutte o parte delle somme che siano state versate al paziente danneggiato a causa propria attività gravemente colposa.

E' inoltre previsto che, per tutte le farmacie e professionisti, la garanzia assicurativa venga prestata nella forma “claims made” ossia a copertura dei fatti denunciati dal paziente nel periodo di vigenza della polizza e riferiti ai 10 anni antecedenti la sottoscrizione della stessa e secondo le modalità “bonus/malus” già previste per l'RC Auto, ossia con la variazione del premio assicurativo, in aumento o diminuzione, a seconda del tasso di sinistrosità.

Il decreto riconosce infine un termine di 24 mesi dalla sua entrata in vigore per consentire alle compagnie di adeguare i contratti di assicurazione alle condizioni ed ai requisiti minimi fissati.

Il decreto è stato trasmesso al Consiglio di Stato che dovrà emettere il proprio parere per poi consentire la prosecuzione dell’iter di approvazione definitiva.

Proprio il Consiglio di Stato, all’esito dell’adunanza che si è svolta il 7 giugno scorso, ha sospeso l’espressione del proprio parere rilevando sia delle irregolarità nel procedimento per il mancato invio, alla sua attenzione, delle osservazioni espresse dei soggetti interessati (ANIA, IVASS, Consiglio degli Attuari) e, nel merito, per avere chiarimenti in merito alle eccezioni sollevate da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) sulla inapplicabilità tecnica del prospettato sistema di “bonus/malus”.

Restando in attesa del superamento di questo ulteriore ostacolo possiamo dire che, pur tra mille difficoltà, è in corso l’iter volto alla definitiva attuazione di una normativa che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto alleggerire la responsabilità dei sanitari ma che, nei fatti, è rimasta per molto tempo incompiuta in assenza dei decreti attuativi.

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