Responsabilità civile del farmacista alla luce della Legge Gelli
Responsabilità civile del farmacista alla luce della Legge Gelli

Responsabilità civile del farmacista alla luce della Legge Gelli

La responsabilità per fatto e comportamento degli ausiliari

La Legge n. 24/2017, c.d. legge Gelli-Bianco, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” ha come obiettivo quello di aumentare le garanzie e le tutele dei professionisti sanitari, prevedendo al contempo il riconoscimento del diritto alla sicurezza delle cure e il dovere per ogni operatore sanitario di concorrere alla prevenzione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni.

Avv. Francesco Mattiì dello Studio Giuri Avvocati Associati

In particolare la riforma travolge completamente la precedente ricostruzione della responsabilità civile degli operatori sanitari e delle strutture al cui interno svolgono la propria attività, introducendo un “doppio binario” di responsabilità:

·    di tipo contrattuale per le strutture sanitarie (comprese le farmacie), che saranno chiamate a rispondere anche per l'inadempimento del sanitario che ha operato al loro interno, seppur libero professionista;

·    di tipo extracontrattuale per il sanitario, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente (nel qual caso permane la responsabilità di tipo contrattuale).

In particolare l'art. 7 comma 1 della Legge prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata) che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

In estrema sintesi possiamo quindi affermare che la farmacia o il farmacista titolare, che si avvalgono dell'opera di un terzo (es. infermiere) per l'esecuzione di una prestazione al pubblico, risponde dei danni eventualmente da questo provocati, anche quando il terzo non sia legato alla struttura da un rapporto di lavoro in senso stretto, ma operi con un contratto di collaborazione (es. titolare di partita iva che fattura le prestazioni alla farmacia).

Tale forma di responsabilità prescinde dalla colpa del farmacista nella scelta dell’ausiliario (culpa in eligendo) o nella vigilanza su di esso, e rappresenta una forma di responsabilità oggettiva che sorge a garanzia del paziente/consumatore.

Gli errori più comuni nell'erogazione dei servizi da parte dei farmacisti e, come tali, fonti di possibili responsabilità, riguardano:

· l’errata lettura da parte del farmacista della prescrizione del medico;

· la dispensazione di farmaci o principi attivi diversi da quelli prescritti;

· l’erogazione di farmaci scaduti;

· l’errata indicazione della corretta modalità di somministrazione.

Qualora il fatto dell'ausiliario configuri oltre che un illecito civile anche un ipotesi di reato, questi sarà tenuto a risponderne in proprio, stante il titolo personale della responsabilità penale.

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